Art. 5 — Garanzia dello Stato
La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. La garanzia copre il capitale e gli interessi. Per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali puo' essere prestata la garanzia dello Stato, non puo' eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.
Testo vigente dal 23 dicembre 2016
