La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 e' effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorita' competente:

  • a)del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013)), su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile;
  • b)dell'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico, o nell'ambito delle verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi esercizi condotti dall'Autorita' competente o dall'Autorita' bancaria europea; per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui alla lettera a) e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorita' competente. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidita', a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidita' nel contesto della crisi finanziaria. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere concessa ((anche)) a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidita' garantito dallo Stato puo' essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Testo vigente dal 22 febbraio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 2016 al 22 febbraio 2017. 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013tolto: , aggiunto: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile;

… nel contesto della crisi finanziaria. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere concessa aggiunto: anche a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237~art4 · fonte del testo

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