Art. 14 — Programma di rafforzamento patrimoniale

L'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 puo' essere richiesto da un Emittente che - in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico - ha esigenza di rafforzare il proprio patrimonio. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorita' competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il «Programma»), indicante l'entita' del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la realizzazione del Programma. L'Autorita' competente valuta l'adeguatezza del Programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 e ne informa l'Emittente e il Ministero. L'Emittente informa al piu' presto l'Autorita' competente sugli esiti delle misure adottate. L'Autorita' competente ne informa il Ministero. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, l'Emittente puo' presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15. Tale richiesta puo' essere presentata dall'Emittente gia' ad esito della valutazione del Programma svolta ai sensi del comma 3, quando l'Autorita' competente abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237~art14 · fonte del testo

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