L'Emittente che intende fare ricorso all'intervento dello Stato trasmette al Ministero e all'Autorita' competente, e alla Banca d'Italia qualora non sia l'Autorita' competente, una richiesta contenente:

  • a)l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente chiesta al Ministero;
  • b)l'indicazione dell'entita' del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e l'entita' del fabbisogno di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del Programma;
  • c)l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuita' aziendale;
  • d)una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dell'effettivo valore delle attivita' e passivita' dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonche' di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2;
  • e)l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17;
  • f)il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese dell'Emittente:
  • a)del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 1, lettera c);
  • b)della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera d);
  • c)della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere c) e d), e 2, non devono avere in corso ne' devono avere intrattenuto negli ultimi ((tre anni)) relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

Testo vigente dal 22 febbraio 2017

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 2016 al 22 febbraio 2017. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… d), e 2, non devono avere in corso ne' devono avere intrattenuto negli ultimi tolto: due aggiunto: tre anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237~art15 · fonte del testo

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