Art. 1-ter — Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalita' e le condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformita' dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi. 4 Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa' di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle societa' proprietarie";
  • b)al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attivita' produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle attivita' riservate al gestore";
  • c)al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilita'," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento,";
  • d)al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati". Ciascuna societa' operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le societa' controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna societa' a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori, non puo' detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale. 5 6 Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonche' le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacita' di importazione per le quali e' consentita l'allocazione di una quota della loro capacita' secondo le modalita' di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

4

La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (in G.U. 1a s.s. 19/10/2005, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attivita' produttive di emanare "gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale" sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

L. 23 dicembre 2005, n. 266

5

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 373) che "In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' prorogata al 31 dicembre 2008."

L. 27 dicembre 2006, n. 296

6

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 906) che il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dal presente articolo comma 4, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle societa' di cui al comma 905 dell'art. 1 della stessa L. 296/2006, e' rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905.

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 383/2005

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 2005

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, nel testo risultante dalla conversione nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale stabilisce che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto», la circostanza che, successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione censurata sia stata abrogata e sostituita ad opera dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non determina la cessazione della materia del contendere, in quanto essa ha avuto una qualche concreta applicazione nel periodo della sua vigenza.

    Art. 1-ter Disposizioni urgenti per la sicurezza ((e lo sviluppo)) del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica · Art. 1 Riordino del settore energetico · Art. 1-sexies Disposizioni urgenti per la sicurezza ((e lo sviluppo)) del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 1 gennaio 2007.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296

    La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 906) che il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dal presente articolo comma 4, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle societa' di cui al comma 905 dell'art. 1 della stessa L. 296/2006, e' rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-08-29;239~art1ter · fonte del testo

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