Art. 1-quater — Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto

Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione e' divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonche' la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto. Il termine di cui al comma 3 puo' essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficolta' realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del terminale, nonche' all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo iter autorizzativo. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione e' stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacita' di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6. Il Ministro delle attivita' produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 29 ottobre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-08-29;239~art1quater · fonte del testo

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