Art. 10 — Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi
Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, anche al fine di incrementare i servizi di tutela ((dell'ordine e della sicurezza pubblici)) e di prevenzione del terrorismo, e' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 13.950.130 in favore delle Forze di polizia impegnate nei predetti servizi, di cui 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 1.500 unita'. Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 3.755.149 per l'anno 2024. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, e' autorizzata la spesa di euro 5.750.718 per l'anno 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale. Al fine di assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente in occasione del Vertice di cui al comma 1, e' autorizzata, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, la spesa complessiva di euro 1.810.282 per l'anno 2024, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Le assunzioni straordinarie previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle unita' da assumere non prima del 1° ottobre 2023 nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, nel limite di 229 unita', possono essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio ((erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo)) si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:
- a)quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di ((euro)) 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalita' indicate dal decreto del ((Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017));
- b)quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di ((euro)) 932.295, delle risorse ((rivenienti)) ai sensi del comma 5;
- c)quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;
- d)quanto a ((euro)) 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Testo vigente dal 10 agosto 2024
