Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 62/2005

    Ha colpito questo articolo
    29 gennaio 2005

    Sono costituzionalmente illegittimi l’art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di “validazione” del sito, nonché l’art. 2, comma 1, lettera f, dello stesso decreto legge n. 314 del 2003, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di approvazione dei progetti. Infatti, una volta individuato il sito, quando si debba provvedere alla sua “validazione”, alla specifica localizzazione e alla realizzazione dell’impianto, l’interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello della Regione nel cui territorio l’opera è destinata ad essere ubicata, di tal che non è più sufficiente il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non può sostituire quello, costituzionalmente necessario, della singola Regione interessata: la disciplina recata dal decreto legge impugnato è dunque carente laddove prevede che alla “validazione” del sito provveda il Consiglio dei ministri, sulla base degli studi della Commissione tecnico-scientifica, e sentiti i soli pareri di enti nazionali (l’Agenzia per la protezione dell’ambiente, il CNR e l’ENEA: art. 1, comma 4-bis), mentre il Commissario straordinario statale provvede, fra l’altro, anche in deroga alla normativa vigente, ad approvare i progetti (art. 2, comma 1, lettera f), essendo, invece, necessaria la previsione di forme di partecipazione al procedimento della Regione interessata, fermo restando che in caso di dissenso irrimediabile possono essere previsti meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate garanzie procedimentali. Poiché alle procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria (art. 3, comma 1-bis) “si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2” del decreto, fatta eccezione per quelle speciali previste dalla legge n. 443 del 2001 e dal d.lgs. n. 190 del 2002, anche a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale degli art. 1 e 2, ad esse vengono ad essere estese le garanzie previste per quelle relative al Deposito nazionale. - Moduli partecipativi ed insufficienza del coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali: sentenze n. 338/1994, n. 242/1997, n. 303/2003 e n. 6/2004.

    Art. 1 Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi · Art. 2 Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi · Art. 77 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 2005 al 10 aprile 2014. 540 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:

tolto: a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 368;

tolto: b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 24 DICEMBRE 2003aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. tolto: 368;

tolto: c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;

tolto: d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;

tolto: e) alle procedure espropriative;

tolto: f) all'approvazione dei progetti;

tolto: g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 e' autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalita' ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresi', fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione e' composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attivita' produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'intero, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regionii e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Presidente della Commissione e' nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresi', di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3. aggiunto: 45

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-11-14;314~art2 · fonte del testo

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