Art. 4 — Disposizioni in materia penale
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero ((o di utilizzazione programmata nell'anno di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata)) e sottoposti a sequestro devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero. Se il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale, si avvale di un consulente per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1-bis, assegna al consulente un termine di quindici giorni per il compimento di tutte le attivita' che richiedono la disponibilita' del mezzo militare in sequestro e ordina il dissequestro all'esito delle medesime operazioni. Il termine di cui al primo periodo e' prorogabile per ulteriori quindici giorni con decreto motivato del pubblico ministero. Nel caso di compimento di accertamenti tecnici irripetibili previsti dall'articolo 360, comma 4, del codice di procedura penale, l'udienza prevista dagli articoli 401 e seguenti del codice di procedura penale si considera a trattazione prioritaria ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Gli atti e i provvedimenti concernenti il sequestro dei mezzi di cui al comma 1-bis sono trasmessi con modalita' telematica. Non e' punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessita' delle operazioni militari. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: "e 112" sono sostituite dalle seguenti: "112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma".
Testo vigente dal 10 ottobre 2013
