Art. 6 — Disposizioni in materia penale
Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. All'articolo 2268, comma 1, del ((codice dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: "1002) decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e legge di conversione ((31 gennaio 2002, n. 6)), escluso l'articolo 9;", "1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2; 5;".
Testo vigente dal 12 agosto 2010
