Art. 7 — Divieto di propaganda istituzionale
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 19 marzo 1996
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 19 marzo 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1996 al 19 marzo 1996. 55 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, ad eccezione delle attivita' di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-16;19~art7 · fonte del testo
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