Art. 4 — Modalità di propaganda e pubblicità elettorali
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 18 luglio 1996
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 18 luglio 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1996 al 18 luglio 1996. 270 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: Le emittenti private e gli editori offrono spazi e tempi di propaganda e pubblicita' elettorali per quantita' e, ove previste, per tariffe a condizioni di parita' di trattamento e sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi. Gli editori e le emittenti private che intendono offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di propaganda o di pubblicita' elettorali devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni di parita' di trattamento. Tali soggetti, con le stesse modalita' e forme, indicano altresi' il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del presente decreto. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono attenere per il conseguimento delle finalita' dettate dal presente decreto. Il Garante detta i criteri di offerta, trasmissione e pubblicazione di pubblicita' elettorale, con particolare riferimento alle tariffe massime, al numero massimo di spot radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle caratteristiche, alle fasce orarie, alle modalita' di distinzione dagli altri messaggi pubblicitari ed alle altre modalita' di diffusione e di replica di spot radiotelevisivi ed inserzioni sulla stampa.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-17;266~art4 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.