Art. 18 — Organi ufficiali di partiti, comitati e movimenti politici
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 18 luglio 1996
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 18 luglio 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1996 al 18 luglio 1996. 49 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 6, ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del presente decreto non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati e movimenti politici ed alle stampe elettorali dei soggetti politici.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-17;266~art18 · fonte del testo
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