Art. 6-bis — Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni

((1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, e' autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purche' non esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte ovvero purche' le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti)) 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2018, n. 145

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La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 823) che "A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 824) che "Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e' subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2018 al 1 gennaio 2019. 55 parole tolte, 20 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Al fine di favorire tolto: gli investimenti aggiunto: la riduzione del debito, per le regioni che tolto: rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, aggiunto: effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni tolto: 2017/ aggiunto: 2019 e 2020, e' autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato tolto: nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibiliaggiunto: , nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purche' non esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte ovvero purche' le suddette somme non … Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimentitolto: , nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145

    La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 823) che "A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 824) che "Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e' subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91~art6bis · fonte del testo

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