Art. 11-bis — Semplificazione degli adempienti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie
L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come destinatari ((le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni)), sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure gia' in uso presso ((le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni)) ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
Testo vigente dal 29 aprile 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
