Art. 6 — Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo

Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo e' disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione stessa ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarita' delle spese. Le richieste di pagamento di cui al presente comma sono inviate dall'Organismo di certificazione delle amministrazioni titolari degli interventi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione che le inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del pagamento che avviene con le seguenti modalita': il 50 per cento del costo realizzato risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento del costo realizzato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo richiesto con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca dati unitaria degli interventi della politica regionale. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua l'amministrazione che indice, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi decisoria finalizzata ad acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del singolo intervento.

Testo vigente dal 20 giugno 2017

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91~art6 · fonte del testo

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