[1](Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in sicurezza e di bonifica)

[2]1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)). 7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu' idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali"; al secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo". 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)). 9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)). 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)). 10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensi' a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso";
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso puo' essere attuato in non piu' di tre fasi, ciascuna delle quali e' soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto e' stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorita' competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda". 10-ter. Per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o all'autorita' procedente e' fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso.

Testo vigente dal 17 luglio 2020

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2016 al 17 luglio 2020. 581 parole tolte, 42 parole aggiunte in 6 capoversi.

… 2016, N. 50. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 7. tolto: Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. 7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, … cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo". 8. tolto: Ai fini dell'applicazione del comma 7 sono rispettate le seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

tolto: a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, e' analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondita', il campione puntuale del fondo scavo, nonche' eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

tolto: b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, puo' avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

tolto: c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4. 9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi e' sempre consentito se ne e' garantita la conformita' alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. 10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:

tolto: a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;

tolto: b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e' consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. 9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. 10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. 10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art34 · fonte del testo

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