Art. 4 — Modifiche all'articolo 4 della legge n. 285 del 2000

All'articolo 4 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) due vicedirettori generali";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attivita' dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia". Agli oneri derivanti dall'istituzione della figura dei vicedirettori generali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285.

Testo vigente dal 29 marzo 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-03-26;48~art4 · fonte del testo

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