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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 aprile 1996

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1996 al 2 aprile 1996. 463 parole tolte, 2 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti: " 4. La commissione e' presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera b) di grado piu' elevato ed e' composta:

tolto: a) da un magistrato della Corte dei conti;

tolto: b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato. A parita' di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

tolto: c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. 5. I componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti. 6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado piu' elevato in servizio presso il commissariato del Governo". Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera b) del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento". Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Il commissario del Governo nella regione e' nominato tra i prefetti previo concerto con il Ministro dell'interno, e tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri del ruolo di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".aggiunto: DECRETO DECADUTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-02-01;37~art1 · fonte del testo

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