Fino al termine, reso pubblico dal Ministro della sanita' ((con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)), della sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, hanno accesso agli studi osservazionali, i cui protocolli sono stati approvati dalla Commissione oncologica nazionale ai sensi della disposizione predetta, tutti i pazienti oncologici per i quali ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  • a)la patologia da trattare e' compresa fra quelle specificate nell'allegato 1;
  • b)il medico attesta, ((in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di medicinali o trattamenti gia' autorizzati o sperimentati)) e richiede, con il consenso informato del paziente, l'accesso al multitrattamento Di Bella (MDB);
  • c)la richiesta di cui alla lettera b) prevede la somministrazione di somatostatina o, in alternativa, di octreotide, con l'eventuale aggiunta di uno o piu' dei medicinali indicati nell'allegato 2. L'accesso di cui al comma 1 e' effettuato in uno dei centri della regione o della provincia autonoma di residenza del paziente, indicati nell'allegato 3, o in altro centro pubblico individuato da detti enti e immediatamente comunicato al Ministero della sanita' e all'Istituto superiore di sanita'. Il centro si attiene ai criteri di inclusione e di esclusione previsti dai protocolli degli studi osservazionali, con possibilita' di deroga limitata a quelli relativi ai limiti di eta' e all'assenza di trattamenti precedenti con MDB o con antineoplastici. Il medico curante, cui possono essere domandati chiarimenti sulla richiesta, partecipa al monitoraggio della terapia. Qualora, pur sussistendo ((i dati documentabili)) di cui alla lettera b) del comma 1, il responsabile del centro dichiari, con atto scritto e motivato, di non ritenere opportuno il MDB, quest'ultimo viene somministrato dal centro medesimo sotto la esclusiva responsabilita' del medico proponente. ((Nei casi indicati dal precedente periodo il medico curante puo', in alternativa, indirizzare il paziente ad un altro centro fuori dalla regione di appartenenza)). Le competenze dell'Istituto superiore di sanita' e dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, si estendono anche ai trattamenti effettuati e ai medicinali utilizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'Istituto superiore di sanita' acquista dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio i medicinali industriali necessari per i trattamenti previsti dal presente articolo, ai prezzi concordati dal Ministro della sanita' con le aziende farmaceutiche. Nessun paziente puo' essere sottoposto al MDB con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale al di fuori delle ipotesi disciplinate dal decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, e di quelle previste dal presente decreto. Gli oneri relativi alla fornitura e alla distribuzione dei medicinali e alle attivita' svolte dall'Istituto superiore di sanita' per i trattamenti previsti dall'articolo 1, sono valutati in lire 36 miliardi per l'anno 1998 e sono iscritti nell'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per lo stesso anno. Gli ulteriori oneri necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre strutture del Servizio sanitario nazionale che conducono gli studi osservazionali, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanita', ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 1998, N. 257)). ((7. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal primo periodo del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 18 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e per lire 8 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'; quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.2.1 (Fondo sanitario nazionale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998))

Testo vigente dal 4 agosto 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 279/2003

    Questione inammissibile
    24 luglio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 1998, n. 257, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe la somministrazione dei farmaci del "Multitrattamento Di Bella" a spese del Servizio sanitario nazionale neppure in casi in cui questi siano indispensabili e insostituibili. L'interpretazione del giudice remittente non appare, infatti, convincente, in quanto non tiene adeguatamente conto dell'intero contesto normativo in cui la disposizione denunciata è inserita, considerando il quale essa si sottrae, invece, ad ogni possibile rilievo di costituzionalità in riferimento al parametro di cui all'art. 32 della Costituzione. Nell'esercizio dei suoi poteri il remittente era, dunque, pienamente in grado di utilizzare l'interpretazione maggiormente compatibile con i principi costituzionali. - In tema, ricordate le sentenze n. 185/1998 e 188/2000. - Sul dovere del giudice di verificare se la norma applicabile sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, menzionate, tra le molte, più recenti, le ordinanze n. 19/2003, n. 233/2002 e n. 116/2002.

    Art. 1 Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1998

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1998 al 4 agosto 1998. 118 parole tolte, 136 parole aggiunte in 3 capoversi.

Fino al termine, reso pubblico dal Ministro della sanita' aggiunto: con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, della sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, …

b) il medico attesta, tolto: sotto la propria responsabilita' e sulla base di elementi obiettivi, che non esistono valide alternative terapeutiche tramite l'impiego aggiunto: in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di medicinali o trattamenti gia' autorizzati tolto: per tale patologia aggiunto: o sperimentati e richiede, con il consenso informato del paziente, l'accesso al multitrattamento Di Bella (MDB);

… centro pubblico individuato da detti enti e immediatamente comunicato al Ministero della sanita' e tolto: all'lstituto aggiunto: all'Istituto superiore di sanita'. Il centro si attiene ai criteri di inclusione e di … possono essere domandati chiarimenti sulla richiesta, partecipa al monitoraggio della terapia. Qualora, pur sussistendo tolto: gli elementi obiettivi aggiunto: i dati documentabili di cui alla lettera b) del comma 1, il responsabile del centro dichiari, … MDB, quest'ultimo viene somministrato dal centro medesimo sotto la esclusiva responsabilita' del medico proponente. aggiunto: Nei casi indicati dal precedente periodo il medico curante puo', in alternativa, indirizzare il paziente ad un altro centro fuori dalla regione di appartenenza. Le competenze dell'Istituto superiore di sanita' e dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di … previsti dal presente articolo, ai prezzi concordati dal Ministro della sanita' con le aziende tolto: farmacetitiche aggiunto: farmaceutiche. Nessun paziente puo' essere sottoposto al MDB con oneri a carico del Servizio … dal Ministero della sanita', ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3)aggiunto: , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale. tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 1, le quote fisse per ricetta di lire 3.000 e di lire 6.000 previste per la spesa farmaceutica dall'articolo 8, commi 14 e 16-ter, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, di lire 200 e di lire 500. aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 1998, N. 257. 7. Alla copertura degli oneri aggiunto: finanziari derivanti dal primo periodo del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si provvede tolto: mediante riduzioneaggiunto: , quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 18 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e per lire 8 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'; quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51tolto: , della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.2.1 (Fondo sanitario nazionale tolto: - cap. 5941) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998tolto: . Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1998-06-16;186~art1 · fonte del testo

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