All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di L. 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno. 2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' di L. 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale e' conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennita' e' corrisposta per intero anche se la delega e' conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse gia' rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

Testo vigente dal 21 gennaio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 29/2015

    Questione inammissibile
    3 marzo 2015

    E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.l. 28 luglio 1989, n. 273, come modificato, dapprima, dall'art. 24- ter del d.l. n. 341 del 2000 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 4 del 2001) e, successivamente, dall'art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la corresponsione ai vice procuratori onorari di una indennità anche per le attività delegate che si svolgano fuori udienza. Infatti, il rimettente si è limitato ad attestare apoditticamente che la «questione non può dirsi manifestamente infondata»; inoltre, il quadro normativo non appare chiaro dal momento che il predetto art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001 è stato abrogato dal 1° luglio 2002 e il giudice a quo non dà conto dell'incidenza di questa modifica normativa sulla disposizione censurata. Infine, il contenuto del petitum resta del tutto indeterminato dal momento che non si specifica il "tipo" di intervento richiesto alla Corte, sull' an , sul quantum e sul quomodo delle ulteriori indennità eventualmente da riconoscere al vice procuratore onorario.

    Art. 24-ter Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 · Art. 3 cost. · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;341~art24ter · fonte del testo

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