Art. 3-bis — Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari
All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte nello stesso giorno. 1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attivita' di cui al comma 1 superi le cinque ore";
- b)il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attivita', anche se svolte cumulativamente:
- a)partecipazione ad una o piu' udienze in relazione alle quali e' conferita la delega;
- b)ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. 2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o piu' attivita' di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere. 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica". Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 2 dicembre 2008
