Art. 3-bis — Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari

All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte nello stesso giorno. 1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attivita' di cui al comma 1 superi le cinque ore";
  • b)il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attivita', anche se svolte cumulativamente:
  • a)partecipazione ad una o piu' udienze in relazione alle quali e' conferita la delega;
  • b)ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. 2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o piu' attivita' di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere. 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica". Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 2 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 172/2021

    Questione infondata
    23 luglio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3- bis , comma 1, lett. a ), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., è inammissibile l'ulteriore profilo di censura, riferito all'art. 36 Cost., introdotto dalla parte costituita. Tale profilo di censura non è stato fatto proprio dal giudice a quo . Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti che, tuttavia, egli non abbia ritenuto di accogliere. Non possono perciò essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle medesime ordinanze, ulteriori questioni o profili di legittimità costituzionale dedotti dalle parti, tanto se eccepiti ma non condivisi dal giudice a quo , quanto se diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto del provvedimento di rimessione. ( Precedenti citati: sentenza n. 119 del 2021, n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020 e n. 165 del 2020 ).

    Art. 3-bis Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina · Art. 107 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-10-02;151~art3bis · fonte del testo

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