Art. 16-ter — Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' abrogato. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformita' alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformita' all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
Testo vigente dal 15 novembre 2024
