Art. 15 — Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)

Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/ 2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a garantire il coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;
  • b)individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorita' di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847;
  • c)individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorita' di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;
  • d)prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le altre autorita' nazionali competenti individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/ 2847;
  • e)adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalita' e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
  • f)definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravita', alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847:
  • 1)anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  • 2)coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con le disposizioni dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
  • 3)apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflative del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;
  • 4)prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
  • g)garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro 5.875.000 per l'anno 2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Testo vigente dal 25 marzo 2026

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