DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 140.
Testo vigente dal 11 luglio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 140.
Testo vigente dal 11 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1996 al 11 luglio 1996. 587 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare. Quando in un procedimento giurisdizionale e' rilevata o eccepita l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti. Nei casi di cui al comma 1, e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione ad attivita' divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento, il giudice lo dichiara con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e' ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione e' sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento e' sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata puo' disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti. Se la questione e' rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perche' provveda ai sensi dei commi 3 e 4. La questione dell'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione puo' essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale e' in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilita' nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera puo' chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorita' giudiziaria la propria deliberazione; se questa e' favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione, salvo che ritengano di sollevare conflitto di attribuzione. In tale ultimo caso il procedimento e' sospeso, anche se il termine di cui al comma 5 e' scaduto, sino alla decisione sul conflitto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorita' investita del procedimentoaggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 140.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-10;253~art2 · fonte del testo
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