Borse di studio per l'accesso all'universita' In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo. Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalita' del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento. ((1-bis.)) Le risorse di cui al comma 1, ((secondo periodo)), non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

Testo vigente dal 30 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

1-bistolto: )aggiunto: . Le risorse di cui al comma 1, tolto: terzo aggiunto: secondo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art12 · fonte del testo

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