Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non puo' eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche' ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate ((di diritto)) ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle societa' in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi». Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati ((dalla Consip S.p.A.)) e funzionali alla realizzazione delle condizionalita' previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente e' autorizzato purche' si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, ((l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., puo' eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purche' all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa,)) l'aggiudicatario puo' esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del ((decreto del Ministro)) della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro stipulati ((dalla Consip S.p.A.)) aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanita' digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali" ((...)) sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.

Testo vigente dal 22 aprile 2023

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Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2023 al 22 aprile 2023. 5 parole tolte, 113 parole aggiunte.

… capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche' ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate tolto: da aggiunto: di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo … importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati tolto: da aggiunto: dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalita' previste dalla milestone M6C2-7 del … precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario tolto: puo'aggiunto: , previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., puo' eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purche' all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa, l'aggiudicatario puo' esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data … nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del tolto: Ministero aggiunto: Ministro della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo … agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro stipulati tolto: da aggiunto: dalla Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanita' digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali"tolto: ,aggiunto: ... sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13~art17 · fonte del testo

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