Contributo del Ministero dell'interno ((, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari)) alla resilienza energetica nazionale Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno ((, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari)), per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno ((, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari)) e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facolta' di accedere ai regimi di sostegno ((previsti dal medesimo decreto legislativo)) anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Testo vigente dal 18 novembre 2022

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Che cosa è cambiato dal 18 novembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2022 al 18 novembre 2022. 8 parole tolte, 43 parole aggiunte.

aggiunto: Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno tolto: utilizza direttamente o affidaaggiunto: , il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso tolto: al medesimo Ministero aggiunto: ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per … principi di attuazione. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'internoaggiunto: , il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire … 8 novembre 2021, n. 199, e con facolta' di accedere ai regimi di sostegno tolto: del aggiunto: previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-09-23;144~art10 · fonte del testo

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