Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprieta' esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi".

Testo vigente dal 24 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-24;123~art9septies · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari