Art. 9-octies — Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Per l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";
- b)al quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 24 dicembre 2019
