Art. 9-bis — Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle Regioni Abruzzo e Marche

1. Il comma 5-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' sostituito dal seguente: "5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneita', ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali"

Testo vigente dal 1 gennaio 2024

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2019 al 1 gennaio 2024. 98 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Il comma 5-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' sostituito dal seguente: "5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneita', ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-24;123~art9bis · fonte del testo

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