Art. 9-bis — Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle Regioni Abruzzo e Marche
1. Il comma 5-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' sostituito dal seguente: "5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneita', ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali"
Testo vigente dal 1 gennaio 2024
