Art. 2 — Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti ((all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457)). In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' concesso dalla (( sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS))) territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Testo vigente dal 24 settembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2023 al 24 settembre 2023. 5 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti tolto: al citato articolo 8. aggiunto: all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' concesso dalla sedetolto: INPS aggiunto: dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto. Agli oneri derivanti dai commi da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-07-28;98~art2 · fonte del testo

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