DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1996, N. 573
Testo vigente dal 27 maggio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1996, N. 573
Testo vigente dal 27 maggio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1996 al 27 maggio 1996. 417 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale di fisica nucleare ( I.N.F.N.), ente di diritto pubblico, per l'attuazione del piano corrente, approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993, e' stabilito in lire 532 miliardi per l'anno 1997 e lire 555 miliardi per l'anno 1998. In relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano, la dotazione organica dell'I.N.F.N., cosi come definita sulla base dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' essere incrementata per un massimo di centoventi unita', da ripartirsi in livelli e profili professionali, con particolare riferimento a quelli scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato dagli organi direttivi competenti ed approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro. Per l'avvio del piano concernente le ricerche di fisica della materia, approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, e' autorizzato, a favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.), il finanziamento di lire 10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000; per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble, e' autorizzato, altresi', il finanziamento per complessivi 7 miliardi nell'anno 1996, 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui erogazione si provvede unitariamente secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644. Per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e astrofisica e' autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a favore degli osservatori astronomici e astrofisici, riuniti in apposito consorzio, sentito il Consiglio per le ricerche astronomiche (C.R.A.). All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1996, 565 miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1996, N. 573
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-25;159~art1 · fonte del testo
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