Art. 3 — C o n d i z i o n i
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1996, N. 588
Testo vigente dal 27 maggio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1996, N. 588
Testo vigente dal 27 maggio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1996 al 27 maggio 1996. 576 parole tolte, 16 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'articolo 1 sono condizionati:
tolto: a) all'accertamento, entro il 30 giugno 1996, della situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data del 31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale;
tolto: b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996, da parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le modalita' di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre all'approvazione della Banca d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalita' per il risanamento patrimoniale ed economico e per la ristrutturazione del Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali;
tolto: c) alla stipulazione, entro il 31 luglio 1996, di accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre 1997, del costo del lavoro, anche attraverso la riduzione ai livelli medi nazionali del settore del credito del costo unitario, ivi compresi i trattamenti previdenziali e assistenziali; detti accordi sono stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e il relativo contenuto si estende, anche in deroga a diverse previsioni di legge o di contratto, a tutti i dipendenti del gruppo;
tolto: d) agli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti verra' rilevato dal Tesoro entro il 31 maggio 1996 e convertito in un prestito subordinato alle medesime condizioni di tasso. Tale conversione e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni del Banco di Napoli di proprieta' dell'azionista di maggioranza. Convertito il prestito, il Ministro del tesoro provvede al rinnovo dei componenti degli organi societari del Banco, anche al fine di agevolare gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali che abbiano assunto i relativi impegni. Il prestito subordinato e i relativi interessi maturati saranno utilizzati dal Tesoro per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'articolo 1. In relazione agli eventuali provvedimenti di adeguamento del capitale di cui al comma 1, lettera a), gli effetti di cui all'articolo 15, comma nono, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' gli effetti di cui agli articoli 2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile sono sospesi fino al 31 luglio 1996. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149. Al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio Banco di Napoli, la Banca d'Italia puo' concedere al Banco di Napoli S.p.a. anticipazioni con le modalita' di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 ottobre 1974, a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di societa' del gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori delle medesime. Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici, anche individuabili in blocco, posti in essere dalle societa' del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1996, N. 588
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-27;163~art3 · fonte del testo
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