DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 26 agosto 1996
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 26 agosto 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1996 al 26 agosto 1996. 130 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: Le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione sono tenute a comunicare all'Ufficio del registro abbonamenti radio TV (URAR-TV) le generalita' e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie medesime nei termini e con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Il predetto obbligo di comunicazione grava direttamente sui commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in genere di apparecchi radiotelevisivi nell'ipotesi in cui, a seguito di accordi con l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia, la garanzia medesima sia subordinata all'esibizione del solo scontrino fiscale di acquisto dell'apparecchio televisivo. Per ogni omessa o irregolare comunicazione di cui al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 della legge 12 novembre 1949, n. 996, e successive integrazioni.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-22;330~art11 · fonte del testo
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