Art. 6 — Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali
In attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'aliquota percentuale, di cui all'articolo 4, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, e' fissata per gli anni (( 1997, 1998 e 1999)) nella misura pari allo 0,226 per cento del gettito accertato, rispettivamente, per gli anni (( 1996, 1997 e 1998)). Con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996 il livello di fiscalizzazione degli oneri sociali e' ridotto, con riferimento al contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:
- a)di 0,6 punti percentuali, per le imprese di cui all'articolo 2, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, nonche' per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89;
- b)di 0,3 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993;
- c)di 0,1 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993.
Testo vigente dal 23 maggio 1999
