Art. 1 — COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalita' definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle societa' collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499. Per le finalita' di cui al comma 2 puo' essere utilizzato, nel limite massimo di 22 unita', anche il personale addetto, alla data del 14 giugno 1988, in modo continuativo e prevalente ad attivita' di servizio e di manutenzione nello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Bagnoli tuttora dipendente da imprese operanti all'interno dello stabilimento ed identificato mediante attestato dell'Ispettorato del lavoro rilasciato sulla base della documentazione del rapporto di lavoro esistente presso il datore di lavoro. Le categorie di personale di cui ai commi 2 e 2-bis sono utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle societa' partecipate di cui al comma 1, ovvero di societa' partecipate di nuova costituzione. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 miliardi del quale disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale "Provincia di Napoli", di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, cosi' come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461. Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Secondo i criteri e le procedure previste dal presente comma sono utilizzate le eventuali ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su finanziamenti comunitari e nazionali. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi gia' assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS), puo' procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata e' effettuata dall'Autorita' competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. ((Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sulla determinazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Istituto superiore di sanita' nonche', mediante la stipulazione di apposita convenzione ai sensi del quattordicesimo periodo del medesimo comma 11-bis, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)). COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388.
Testo vigente dal 2 marzo 2025
