Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, fino al 31 dicembre 2002, del cinque per cento al netto dell'IVA. 2 Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante nonche' i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a cinque euro. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti all'estero per gli anni 2002 e 2003 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per gli esercizi 2002 e 2003 non potra' eccedere il cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere l'8 per cento del fatturato annuo. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comportera', a decorrere dal 1 gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entita' del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli gia' regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219 COME MODIFICATO DAL D.LGS 29 DICEMBRE 2007, N. 274)). Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. II direttore generale dell'azienda da' comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilita', con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonche', in particolare, rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione. 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2002, n. 289

2

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 52, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' rideterminata nella misura del 7 per cento".

3

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 48, comma 30) che "A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178".

Testo vigente dal 29 febbraio 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 345/2005

    Questione inammissibile
    29 luglio 2005

    dichiara inammissibili gli interventi spiegati da Bristol Myers Squibb s.r.l., Eli Lilly and Company, F. Hoffman La Roche A.G., Roche Diagnostic (già Boehringer Mannhein Gmbtt), GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc, The Wellcome Foundation Limited, Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a., Sanofi Synthelabo s.a., Taisho Pharmace…

    Art. 61 c.p.i. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 2005 al 29 febbraio 2008. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… 10 FEBBRAIO 2005, N. 30. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30. tolto: A partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonche' nelle forme consentite di pubblicita', dopo l'indicazione del marchio, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica" (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale - se presente - deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo uguale a quello del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte e' consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1 novembre 2002 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219 COME MODIFICATO DAL D.LGS 29 DICEMBRE 2007, N. 274. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-04-15;63~art3 · fonte del testo

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