Art. 13-ter — Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale
((Fino al 31 dicembre 2025)), al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validita' fino alla loro scadenza naturale.
Testo vigente dal 25 febbraio 2025
