All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre";
  • b)al comma 368, lettera a), le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entita' della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche'";
  • c)il comma 373 e' sostituito dal seguente: "373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012".

Testo vigente dal 26 giugno 2013

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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-26;43~art6septies · fonte del testo

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