Articolo abrogato dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Abrogato dal 22 febbraio 2014

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2013 al 22 febbraio 2014. 226 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale. I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia non possono restare in carica per piu' di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessita' di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti. 3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeriaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che gli effetti prodotti dal presente articolo vengono meno "a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-26;43~art6decies · fonte del testo

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