Art. 1-bis — Patto verticale incentivato
[1]Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1:
- 1)al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a: "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,";
- 2)il comma 123 e' sostituito dal seguente: "123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
- 3)al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte";
- 4)il comma 125 e' sostituito dal seguente: "125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica";
- b)la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, e' sostituita dalla seguente:
[2]"Tabella 1 (articolo 1, comma 122)
[3]Regione
[4]Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province
[5]Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni
[6]ABRUZZO
[7]7.289.390
[8]21.868.169
[9]BASILICATA
[10]4.897.789
[11]14.693.366
[12]CALABRIA
[13]12.125.555
[14]36.376.664
[15]CAMPANIA
[16]28.041.060
[17]84.124.817
[18]EMILIA ROMAGNA
[19]20.758.984
[20]62.276.952
[21]LAZIO
[22]31.905.284
[23]95.715.851
[24]LIGURIA
[25]7.758.771
[26]23.276.313
[27]LOMBARDIA
[28]44.297.820
[29]132.893.461
[30]MARCHE
[31]7.812.199
[32]23.436.598
[33]MOLISE
[34]2.561.057
[35]7.683.171
[36]PIEMONTE
[37]21.819.041
[38]65.457.123
[39]PUGLIA
[40]20.152.051
[41]60.456.152
[42]SARDEGNA
[43]19.867.953
[44]59.603.858
[45]SICILIA
[46]48.133.617
[47]144.400.852
[48]TOSCANA
[49]18.667.569
[50]56.002.706
[51]UMBRIA
[52]5.387.532
[53]16.162.597
[54]VENETO
[55]16.525.353
[56]49.576.059
[57]Totale...
[58]318.001.570
[59]954.004.710
[60]"
Testo vigente dal 8 giugno 2013
