[1]Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1:
  • 1)al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a: "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,";
  • 2)il comma 123 e' sostituito dal seguente: "123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
  • 3)al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte";
  • 4)il comma 125 e' sostituito dal seguente: "125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica";
  • b)la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, e' sostituita dalla seguente:

[2]"Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

[3]Regione

[4]Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province

[5]Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni

[6]ABRUZZO

[7]7.289.390

[8]21.868.169

[9]BASILICATA

[10]4.897.789

[11]14.693.366

[12]CALABRIA

[13]12.125.555

[14]36.376.664

[15]CAMPANIA

[16]28.041.060

[17]84.124.817

[18]EMILIA ROMAGNA

[19]20.758.984

[20]62.276.952

[21]LAZIO

[22]31.905.284

[23]95.715.851

[24]LIGURIA

[25]7.758.771

[26]23.276.313

[27]LOMBARDIA

[28]44.297.820

[29]132.893.461

[30]MARCHE

[31]7.812.199

[32]23.436.598

[33]MOLISE

[34]2.561.057

[35]7.683.171

[36]PIEMONTE

[37]21.819.041

[38]65.457.123

[39]PUGLIA

[40]20.152.051

[41]60.456.152

[42]SARDEGNA

[43]19.867.953

[44]59.603.858

[45]SICILIA

[46]48.133.617

[47]144.400.852

[48]TOSCANA

[49]18.667.569

[50]56.002.706

[51]UMBRIA

[52]5.387.532

[53]16.162.597

[54]VENETO

[55]16.525.353

[56]49.576.059

[57]Totale...

[58]318.001.570

[59]954.004.710

[60]"

Testo vigente dal 8 giugno 2013

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art1bis · fonte del testo

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