Art. 18-bis — Modifiche ai commi 383 e 383-bis dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024
((All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((al comma 383, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura del 20 per cento. A seguito della positiva valutazione del Programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20 per cento gia' erogato ai sensi del secondo periodo, entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti";))
- b)((al comma 383-bis, le parole: "31 dicembre 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028")).
Testo vigente dal 23 maggio 2026
