Art. 6 — Decimi di senseria
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
Testo vigente dal 18 agosto 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
Testo vigente dal 18 agosto 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1996 al 18 agosto 1996. 74 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorche' per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformita' di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-17;322~art6 · fonte del testo
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