Art. 8 — Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione

((1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformita' ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)). All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilita' degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalita' di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, e' fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui ((articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494)), adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1996.(( Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo)).

Testo vigente dal 24 dicembre 1996

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1996 al 24 dicembre 1996. 82 parole tolte, 101 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersitolto: , non oltre il 31 dicembre 1998, delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformita' ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazioneaggiunto: , sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a … materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. tolto: Le norme contenute nel decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non si applicano alle concessioni rilasciate, rinnovate o aventi decorrenza prima del 1990. Le disposizioni degli articoli 03 e 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, si applicano esclusivamente alle concessioni rilasciate, rinnovate o aventi decorrenza dal 1 gennaio 1994 aggiunto: Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilita' degli impianti di balneazione, … e' fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui tolto: all'articolo aggiunto: articolo 03, comma 2, tolto: della aggiunto: del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, adottato con decreto n. 595 in data … tesoro e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1996aggiunto: . Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-21;535~art8 · fonte del testo

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