Art. 15 — Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione
Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo la parola: "comunicazione" sono inserite le seguenti: ", che potra' essere trasmessa anche con mezzi elettronici, ". Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: "da consegnarsi, " sono inserite le seguenti: ", o da trasmettersi con mezzi elettronici, ". Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo." ((3-bis. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Testo vigente dal 15 settembre 2005
