Art. 15 — Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo la parola: "comunicazione" sono inserite le seguenti: ", che potra' essere trasmessa anche con mezzi elettronici, ". Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: "da consegnarsi, " sono inserite le seguenti: ", o da trasmettersi con mezzi elettronici, ". Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo." ((3-bis. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))

Testo vigente dal 15 settembre 2005

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1996 al 15 settembre 2005. 16 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo." 3-bis. tolto: Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unita' da diporto aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-21;535~art15 · fonte del testo

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