Art. 47 — Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui ((al comma 1)), sono concessi esclusivamente ai lavoratori ((...)) che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ((di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 30 giugno 1965, n. 1124. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui ((al comma 1)), compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Testo vigente dal 26 novembre 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 47, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 210/2009

    Questione inammissibile
    9 luglio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dall'applicazione della disciplina previgente a quella introdotta dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003 «coloro che prima del 2 ottobre 2003 non abbiano presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992», pur avendo poi presentato la domanda nel termine di decadenza di cui al menzionato art. 47. Invero, con la sentenza n. 376 del 2008, intervenuta medio tempore , è stata dichiarata inammissibile un'identica questione e l'ordinanza di rimessione non contiene alcun elemento di novità rispetto al quadro normativo esaminato con la richiamata sentenza.

    Art. 47 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici · Art. 3 cost. · Art. 13 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto · Art. 1 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 376/2008

    Questione inammissibile
    20 novembre 2008

    riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzi…

    Art. 47 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2003 al 26 novembre 2003. 26 parole tolte, 298 parole aggiunte.

… presente decreto. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui tolto: all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, aggiunto: al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori tolto: iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL,aggiunto: ... che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto … delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tolto: approvato con D.P.R. aggiunto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di … dall'INAIL. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma tolto: 3 aggiunto: 1, compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre … e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore aggiunto: del presente decreto. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art47 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari