Art. 3 — Interventi a favore del settore portuale e dell'armamento
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
Testo vigente dal 22 maggio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
Testo vigente dal 22 maggio 1996
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Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1996 al 22 maggio 1996. 1034 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, e' integrato di ulteriori 900 unita' relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' di ulteriori 150 dipendenti delle autorita' portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalita', riconoscendo priorita', nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresi' le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalita' indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonche' delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, e' consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorita' portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge 28 gennaio 1994, n. 84. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennita' contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorita' portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto e' a carico della gestione delle autorita' medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari. E' concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unita', al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, e' prorogato fino al 30 giugno 1997. Il commissario liquidatore provvede, altresi', all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio e' previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. Al fine di favorire l'efficienza ed operativita' del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4 e' autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalita' di cui al comma 5, ad effettuare internventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonche' per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonche' il gettito scaturente dai canoni di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti non sedi di autorita' portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 4, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-21;146~art3 · fonte del testo
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