Art. 4 — Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Testo vigente dal 1 settembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Testo vigente dal 1 settembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1996 al 1 settembre 1996. 512 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennita' e delle spese per il funzionamen to delle commissioni, nonche' di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalita' stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennita' integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati, previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso e' ridotto proporzionalmente. All'onere di L. 36.007.000.000 derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede a carico delle disponibilita' iscritte, quanto a lire 36.000.000.000, al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a lire 7.000.000, al capitolo 4691 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima e' raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalita' relativi ai versamenti trimestrali, nonche' la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-01;345~art4 · fonte del testo
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