Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000 2 Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8 e' punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 22/3/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1 e 2.

Testo vigente dal 23 marzo 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 116/2006

    Ha colpito questo articolo
    17 marzo 2006

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2005, n. 5, censurati in relazione agli artt. 9, 32, 33 e 117, secondo comma, lettera s) , Cost. In primo luogo, è inammissibile la censura sollevata dalla Regione Marche in riferimento alla mancata consultazione delle popolazioni interessate prima di adottare le norme impugnate, secondo quanto prescriverebbe la normativa comunitaria ed internazionale: infatti, le Regioni non sono legittimate a far valere nei ricorsi in via principale gli ipotetici vizi nella formazione di una fonte primaria statale, se non quando essi si risolvano in violazioni o menomazioni delle competenze regionali. Sono inammissibili anche le censure svolte in relazione agli artt. 9, 32 e 33 Cost. che, secondo la ricorrente, sarebbero invocabili in forza del diritto-dovere della Regione di intervenire nel caso di inadempimento statale, a tutela della popolazione, dal momento che non è concesso alla Regione dedurre, a fondamento di un proprio ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando si intreccia con competenze di appartenenza regionale. > >- Sulla possibilità per le Regioni di far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa soltanto se tale contrasto si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano venire in rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali che non ridondino in lesione delle sfere di competenza regionale v., citate, ex plurimis , sentenze n. 383 e 50/2005, n. 287/2004. Sul punto anche sentenza n. 398/1998, citata.

    Art. 3 Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica · Art. 4 Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica · Art. 6 Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica · Art. 7 Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 23 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2005 al 23 marzo 2006. .

… 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000tolto: . Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8 e' punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 22/3/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1 e 2.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-22;279~art6 · fonte del testo

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